Art. 38

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[1]E' sempre proibito uccidere o catturare:

  • a)lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;
  • b)i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;
  • c)le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
  • d)l'orso;
  • e)la marmotta, durante il letargo;
  • f)la foca;
  • g)i pipistrelli di qualsiasi specie;
  • h)l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
  • i)i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;
  • l)le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
  • m)le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
  • n)l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
  • o)i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
  • p)la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

[3]Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

[4]La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art38 · fonte su Normattiva