Art. 38

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[1]E' sempre proibito uccidere o catturare:

  • a)lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;
  • b)i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;
  • c)le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
  • d)l'orso;
  • e)la marmotta, durante il letargo;
  • f)la foca;
  • g)i pipistrelli di qualsiasi specie;
  • h)l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
  • i)i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;
  • l)le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
  • m)le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
  • n)l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
  • o)i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
  • p)la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

[3]Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

[4]La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art38 · fonte su Normattiva