Art. 40
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[1]Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.
[2]Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia o all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo piu' conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. Gli animali vengono sequestrati o consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinera', per quanto possibile, al ripopolamento.
[4]Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione della caccia o alle stazioni dei Reali carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 50.
[5]Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva