Art. 40
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 40 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 40 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ERRATA INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE SI ASSUME VIOLATA - POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE LE DISPOSIZIONI APPROPRIATE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e' inammissibile, per pretesa insufficiente indicazione del precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione, la questione di legittimita' proposta in via incidentale con un'ordinanza che, malgrado l'espressa indicazione di una disposizione non appropriata, intenda riferirsi ad un principio costituzionale chiaramente desumibile dall'intero contesto dell'ordinanza stessa, anche perche' questa riproduce deduzioni della parte nel giudizio "a quo", che correttamente, a suo tempo, aveva individuato quel principio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 40 del vigente T.U. sulla caccia, il quale attribuisce al comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di detenzione di capi vivi di certe specie di selvaggina, per il fatto che la disposizione, come aveva osservato la difesa dell'imputato, non fissa ne' limiti, ne' criteri direttivi al potere cosi' conferito a una autorita' amministrativa: tuttavia era stato richiamato l'art. 76 della Costituzione, che riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi, in luogo degli artt. 41 e 42 della Costituzione, invocati, invece, dalla difesa e considerati da alcune sentenze della Corte costituzionale citate dall'ordinanza stessa a conforto della propria motivazione).
CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI DISCIPLINARE L'ACQUISTO DELLA SELVAGGINA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA - ART. 40 PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - CONTRASTO CON L'ART. 42, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
L'esercizio della caccia e percio' l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti della Costituzione. In particolare, poiche' l'art. 42, secondo comma, di questa, demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza e i modi di acquisto dei beni, non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia, allorche' disciplina in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina - che prima della cattura e' res nullius e percio' non forma oggetto di proprieta' - possa esser fatta propria dai singoli. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, del T.U. sulla caccia, che fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura... lepri, starne, pernici rosse, pernice sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 40 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967. GASPARE A…
ECLI:IT:COST:1967:50 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art40 · fonte su Normattiva