Art. 5
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[1]Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi e' considerata zona faunistica a se stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.
[2]Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove cio' non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi» esenti da ogni tassa di bollo.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva