Art. 50
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[1]Le proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Comitato centrale della caccia.
[2]La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite e' affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo della Milizia Nazionale Forestale.
[3]I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprieta' a favore delle foreste demaniali di Postumia, in provincia di Trieste, e di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva