Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Le proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Comitato centrale della caccia.

[2]La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite e' affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo della Milizia Nazionale Forestale.

[3]I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprieta' a favore delle foreste demaniali di Postumia, in provincia di Trieste, e di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 9 maggio 2025 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art50 · fonte su Normattiva