Art. 51
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[1]I proprietari ed i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita di rifugio e di ripopolamento, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia, inferiore a ettari 300 e non superiore a ettari 2000. Tale limite massimo non si applica nella zona delle Alpi, e puo' essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina stanziale protetta.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, puo' derogare da tali limiti, quando cio' sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.
[3]La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a 15 anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano passati cinque anni dalla data di concessione.
[4]E' ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora essi siano completamente cintati da muri, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da fossi di scolo delle acque, della profondita' minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri, e, ove si tratti di fossi con acqua perenne, della profondita' di almeno metri 0,90 e della larghezza di almeno metri 1,50.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva