Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari ed i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita di rifugio e di ripopolamento, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia, inferiore a ettari 300 e non superiore a ettari 2000. Tale limite massimo non si applica nella zona delle Alpi, e puo' essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina stanziale protetta.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, puo' derogare da tali limiti, quando cio' sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.

[3]La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a 15 anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano passati cinque anni dalla data di concessione.

[4]E' ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora essi siano completamente cintati da muri, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da fossi di scolo delle acque, della profondita' minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri, e, ove si tratti di fossi con acqua perenne, della profondita' di almeno metri 0,90 e della larghezza di almeno metri 1,50. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art51 · fonte su Normattiva