Art. 52

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[1]Su richiesta dei Comitati provinciali, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o il Comitato centrale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' concedere ai Comitati provinciali stessi una o piu' zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia.

[2]Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura.

[3]Esse possono essere costituite anche al confine di riserve che risultino di notevole efficienza venatoria e che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina, purche' tale contiguita' non oltrepassi la meta' dei confini della riserva.

[4]Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprieta'.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art52 · fonte su Normattiva