Art. 52
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[1]((L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire una o piu' zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'art. 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste)).
[2]Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura.
[3]Esse possono essere costituite anche al confine di riserve che risultino di notevole efficienza venatoria e che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina, purche' tale contiguita' non oltrepassi la meta' dei confini della riserva.
[4]Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprieta'. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva