Art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Sulle Alpi, per una profondita' non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non puo' essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della Provincia, e che e' valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone e' subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine e' stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi sentiti i Comitati provinciali competenti.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva