Art. 58
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[1]Sulle Alpi, per una profondita' non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non puo' essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della Provincia, e che e' valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone e' subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine e' stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi sentiti i Comitati provinciali competenti.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1967, n. 799
14La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva