Art. 5
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 5 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 5 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
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Spiegazione
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2 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - TUTELA DELLA FAUNA NELLA REGIONE DELLE ALPI - INTERESSE GENERALE - SUA DISCIPLINA NEL R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 - CONNESSIONE CON "GLI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA" NON TRASFERITI ALLE REGIONI DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972.
Questa Corte, con sentenza 9 giugno 1967, n. 71, osservo' che l'art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 aveva la sua ragion d'essere nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi, notoriamente di eccezionale valore e rarita'. La disciplina del menzionato art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 che di per se' rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna della regione delle Alpi, e' connessa all'altra concernente "gli interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett. h, decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con quelli dello Stato. Deve pertanto, escludersi che possa ritenersi trasferito alle Regioni, a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, il potere di delimitare i confini della zona faunistica alpina.
Riguarda ancheart. 4-letth d.P.R. 11/1972
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art5 · fonte su Normattiva