Art. 61
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[1]Il concessionario di una riserva aperta di caccia deve pagare annualmente la tassa di L. 1,75 all'ettaro fino a 1000 ettari, di L. 1,25 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari e di L. 0,75 all'ettaro per la parte eccedente gli ettari 3000. L'importo di tale tassa e' raddoppiato per le riserve consorziali eccedenti i 300 ettari.5
[2]Nella zona delle Alpi la tassa per le riserve di estensione eccedente i 500 ettari e' ridotta a L. 0,10 all'ettaro. Le riserve di Comuni in tale zona, quando siano gestite dalla rispettiva Sezione della Federazione italiana della caccia, sono esenti da tassa.5 In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo o nel secondo comma del presente articolo.
[3]Il contratto di affitto di una riserva non e' valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo ratificato; sentito il Comitato provinciale della caccia. E' vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi locali della Federazione italiana della caccia.
[4]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, gli affitti di cui sopra, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ritenuti validi per un ulteriore biennio.
[5]Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza dalla concessione.
[6]Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verra' destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non puo' superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva. L'assegnazione dei premi e' disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Comitato provinciale e sentito il Comitato centrale della caccia.
[7]Per la formazione del ruoli della tassa ettariale e per la procedura contenziosa, sono applicabili le norme dettate per l'imposta di ricchezza mobile dal testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni:
[8]Per la riscossione del tributo sono applicabili le norme e la procedura speciale disciplinate dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768
5Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia e' elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari".
Testo vigente dal 9 luglio 1948 al 1 gennaio 1956 · versione 6 su Normattiva