Art. 62
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[1]In relazione alle finalita', di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.
[2]Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la localita' sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresi', regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva