Art. 66
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[1]Nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di piu' domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente piu' favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.
[2]Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, di sospendere, limitare, condizionare, le nuove concessioni di riserva.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva