Art. 66

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[1]Nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di piu' domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente piu' favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.

[2]Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, di sospendere, limitare, condizionare, le nuove concessioni di riserva. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art66 · fonte su Normattiva