Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Lo Sezioni della Federazione italiana della caccia hanno facolta' di chiedere al Prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e capacita' e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.
[2]Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.
[3]Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.
[4]La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva