Art. 69

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[1]Lo Sezioni della Federazione italiana della caccia hanno facolta' di chiedere al Prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e capacita' e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

[2]Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.

[3]Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.

[4]La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art69 · fonte su Normattiva