Art. 69
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[1]((Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie)).
[2]Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.
[3]Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.
[4]La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva