Art. 76
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[1]Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo della pena e' raddoppiato.
[2]Se la contravvenzione e' commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena e' raddoppiata e puo' essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva