Art. 76

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[1]Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo della pena e' raddoppiato.

[2]Se la contravvenzione e' commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena e' raddoppiata e puo' essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art76 · fonte su Normattiva