Art. 76
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 76 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 76 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimita' costituzionale, della quale egli e' tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione e' peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicita', dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorita' giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorche' la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, e' costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perche' compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MA…
ECLI:IT:COST:1979:96 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art76 · fonte su Normattiva