Art. 78
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Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'art. 2 del C. P. P., trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
- a)quando la contravvenzione non ammetta l'obblazione;
- b)quando la domanda di oblazione venga respinta a sensi del 4° comma dell'articolo precedente;
- c)quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;
- d)quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva