Art. 78
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Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
- a)quando la contravvenzione non ammette oblazione;
- b)quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva