Art. 79
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[1]La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonche' della selvaggina, in conformita' di quanto stabilisce il Codice penale; detta confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresi', la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.
[2]La licenza revocata puo' essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine e' raddoppiato nei riguardi dei recidivi.
[3]Nel caso di piu' di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole e' soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza.
[4]Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorita' giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Regia questura e al Comitato provinciale della caccia.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva