Art. 82

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[1]Con decreto del Ministro e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con ordinamento autonomo. Esso si compone:

  • a)del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualita' di presidente;
  • b)del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia con sede nel capoluogo della provincia, in qualita' di vicepresidente;
  • c)dell'ufficiale comandante nel capoluogo la M.N.F.
  • d)di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
  • e)di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno concessionario di riservai;
  • f)di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;
  • g)di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

[2]I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

[3]Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

[4]Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

[5]I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

[6]La revisione dei conti e' affidata a un funzionario della ragioneria dell'Intendenza di finanza, nominato dall'intendente, e il servizio di cassa e' affidato ad un istituto di credito.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art82 · fonte su Normattiva