Art. 82
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[1]Con decreto del Ministro e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con ordinamento autonomo. Esso si compone:
- a)del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualita' di presidente;
- b)del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia con sede nel capoluogo della provincia, in qualita' di vicepresidente;
- c)dell'ufficiale comandante nel capoluogo la M.N.F.
- d)di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
- e)di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno concessionario di riservai;
- f)di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;
- g)di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.
[2]I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.
[3]Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
[4]Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.
[5]I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[6]La revisione dei conti e' affidata a un funzionario della ragioneria dell'Intendenza di finanza, nominato dall'intendente, e il servizio di cassa e' affidato ad un istituto di credito.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva