Art. 82

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[1]((Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale e' costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:

  • a)di un consigliere provinciale, in qualita' di presidente;
  • b)del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualita' di vice-presidente;
  • c)del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  • d)del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
  • e)di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
  • f)di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;
  • g)di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;
  • h)di un rappresentante dei coltivatori diretti.

[2]I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

[3]Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

[4]Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio serio il segretario. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[5]La revisione dei conti e' affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.

[6]Il servizio di cassa e' affidato alla tesoreria, dell'Amministrazione provinciale.

[7]Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art82 · fonte su Normattiva