Art. 82
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[1]((Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale e' costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:
- a)di un consigliere provinciale, in qualita' di presidente;
- b)del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualita' di vice-presidente;
- c)del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- d)del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- e)di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
- f)di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;
- g)di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;
- h)di un rappresentante dei coltivatori diretti.
[2]I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.
[3]Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
[4]Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio serio il segretario. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[5]La revisione dei conti e' affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.
[6]Il servizio di cassa e' affidato alla tesoreria, dell'Amministrazione provinciale.
[7]Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva