Art. 83
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I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
- a)vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal Comitato centrale della caccia, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
- b)dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
- c)esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite e delle riserve e i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;
- d)indicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
- e)far proposte allo stesso Ministero sulla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, nonche' su ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio che venga sottoposta all'esame del Comitato stesso;
- f)provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia. In detto manifesto saranno anche indicati: gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
- g)provvedere alla gestione dei fondi.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva