Art. 83
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((I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
- a)vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
- b)dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
- c)segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
- d)segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
- e)provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
- f)provvedere alla gestione dei fondi)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025 · versione 9 su Normattiva