Art. 85
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[1]Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso la R. Universita' di Bologna, funziona come organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia.
[2]Il Laboratorio stesso, oltre ai compiti che gli verranno affidati dal detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione di tecnici della caccia, dirige e coordina le iniziative ed i risultati delle esperienze degli Osservatori ornitologici e di oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.
[3]Presso il Laboratorio puo' essere tenuto un corso di zoologia applicata alla caccia, del cui programma fa parte anche la completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.
[4]Presso il medesimo Laboratorio, presso gli Istituti zoologici delle Regie universita' e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti Osservatori ornitologici e puo' essere agli stessi affidato l'incarico di eseguire ricerche a scopo di istruzione venatoria, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando le iniziative private e particolarmente quelle segnalate dalla Federazione italiana della caccia.
[5]Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia puo' concedere ogni anno borse di studio:
- a)a laureati in agraria e in scienze naturali per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;
- b)al personale, comunque dipendente dalla organizzazione della caccia, che voglia apprendere in Italia o all'Estero l'arte di allevare e proteggere la selvaggina, dimostrando di averne l'attitudine.
[6]Alle spese per il Laboratorio suddetto e per le altre iniziative contemplate nel presente articolo, si provvede con contributi di cui all'art. 92, n. 3, della presente legge.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva