Art. 85

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[1]((Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[2]Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

[3]La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

[4]Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

[5]Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina)).

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art85 · fonte su Normattiva