Art. 90

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]((Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:

  • a)licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000;
  • b)licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;
  • c)barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;
  • d)archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
  • e)archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu': lire 5.000;
  • f)licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
  • g)licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
  • h)licenza di prodina: lire 15.000;
  • i)appostamento fisso: lire 10.000.

[2]Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1940, n. 694

1

La L. 30 maggio 1940, n. 694 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera a) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art90 · fonte su Normattiva