Art. 90
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[1]Le licenze per la detenzione del fucile e quelle per la caccia e per l'uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue:1
- a)licenza di detenzione di fucile da caccia L. 30;1
- b)licenza di caccia anche con uso di fucile a non piu' di due colpi L. 73, con fucile a piu' di due colpi L. 2004;
[2]La tassa di L. 73 e' ridotta a L. 53 per gli iscritti ai Gruppi Universitari Fascisti e alla Gioventu' Italiana del Littorio, ed a L. 15 per gli agenti di vigilanza esclusivamente per la caccia agli animali nocivi;
- c)barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi L. 300;
- d)archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore, L. 400; per ogni arma in piu' L. 225;
- e)archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso L. 120; per ogni arma in piu' L. 75;
- f)quagliara e prodina con un sol paio di reti L. 120;
- g)paretai, copertoni e prodine senza contrappesi L. 300;
- h)roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiamo L. 500;
- i)panie e panioni, con o senza richiami, per uccellagione fissa L. 300;
- l)appostamento fisso di caccia in terreno libero, L. 50;
- m)permesso scritto annuale, rilasciato dal concessionario di riserva a terzi, L. 40;
- n)permesso scritto giornaliero, rilasciato come sopra, L. 3.
[3]Per le concessioni di riserve devono essere pagate le tasse indicate negli articoli 59 e 61 e per tutte le tabelle, per le quali la presente legge non accorda la esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1940, n. 694
1La L. 30 maggio 1940, n. 694 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera a) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico".
Testo vigente dal 17 luglio 1940 al 16 settembre 1967 · versione 2 su Normattiva