Art. 93
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A tutte le altre spese, comprese quelle relative all'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura, ai contributi previsti dall'articolo 54, ai premi di incoraggiamento alle persone addette alla vigilanza sull'applicazione della legge di cui all'art. 68, nonche' ai contributi e sussidi a favore di enti e di privati ai fini della presente, legge, si provvede con apposito fondo da iscriversi annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva