Art. 93

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((A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico)).

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art93 · fonte su Normattiva