Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
((A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico)).
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva