Art. 95
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Le zone, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risultino precluse alla libera caccia ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, si intendono trasformate in zone di ripopolamento e cattura, a meno che non vengano riconosciute non rispondenti ai fini della presente legge, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva