Art. 15
Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta 1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
- a)le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
- b)le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva