Art. 15

Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta 1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • a)le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
  • b)le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art15 · fonte su Normattiva