Art. 15Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta

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[1](Art. 31 T.U. spiriti 1924 (*) - Art. 15 T.U. birra 1924 - Art. 19 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 (**)) Prescrizione del diritto all'imposta

[2]1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. ------------ (*) Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. (**) Il riferimento al D.L. n. 46/1976 si riferisce al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.

Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art15 · fonte su Normattiva