Art. 15Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta

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(( Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art15 · fonte su Normattiva