Art. 9-quaterRequisiti di ammissione

((Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1:

  • a)che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
  • b)nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
  • c)che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
  • d)che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio;
  • e)che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o societa', in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.)) ((Nel caso di persone giuridiche e di societa', i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonche' a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.)) ((La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

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Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".

Testo vigente dal 5 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art9quater · fonte su Normattiva