Art. 9-sexies — Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato
((Nel periodo di validita' della qualifica, il SOAC puo' richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilita' attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attivita' per il quale il soggetto e' accreditato.)) ((In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
- a)30 per cento, per il SOAC di livello base;
- b)50 per cento, per il SOAC di livello medio;
- c)100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.)) ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.)) ((Il SOAC-GE di livello avanzato puo' altresi' richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43
129Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".
Testo vigente dal 5 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva