Art. 9-septiesMonitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro ((quarantacinque)) giorni dalla richiesta. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilita' attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilita' rimodulando i benefici gia' riconosciuti. Nel caso di persone giuridiche e di societa', la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, e' revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilita' o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta e' adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilita' o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

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Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".

Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 147 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art9septies · fonte su Normattiva