Art. 9 — Speditore registrato
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Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
- a)garantire il pagamento della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
- b)pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
- c)tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di accisa.
Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva