Art. 9Speditore registrato

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(( Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:

  • a)iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
  • b)fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;
  • c)sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.

Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art9 · fonte su Normattiva