Art. 11Promessa solenne e giuramento

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L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene". La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 18 luglio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art11 · fonte su Normattiva