Art. 70

Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedelta' e, dopo conseguita la stabilita', il giuramento, preveduti nell'art. 38. Egli acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni. Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, e' computato agli effetti del biennio di prova. Il periodo di prova e' ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualita' di sanitari condotti con nomina definitiva.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art70 · fonte su Normattiva