Art. 12 — Obbligo della residenza
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva