Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 385 - ABROGAZIONE DEL R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960, SALVO L'ART. 106, PRIMO COMMA, SULL'ORARIO DI LAVORO - CONFERMA CHE, CON IL RICHIAMO ALLE NORME PREESISTENTI, IL LEGISLATORE DEL 1957 NON HA INTESO INNOVARE LA DISCIPLINA DELLA MATERIA.
L'art. 385 del "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma (relativo all'orario di lavoro). Il che, mentre e' chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo unico, nel disporre che "l'orario di lavoro rimane regolato dalle norme in vigore", abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi in materia (compreso, dunque, l'art. 106 del r.d. n. 2960) e ne abbia in tal modo novato la fonte, suffraga la conclusione, opposta, che con il richiamo alle norme preesistenti, il legislatore del 1957 veniva ad affermare, semplicemente, che nella regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici nulla era innovato.
Riguarda ancheart. 385 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - ADDETTI AI PUBBLICI UFFICI DI ROMA - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO - SEI ORE GIORNALIERE SENZA INTERRUZIONE INVECE DI SETTE ORE DIVISE IN DUE PERIODI - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 17, ART. 4, PRIMO COMMA, E D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 14, PRIMO COMMA - DISPONGONO CHE L'ORARIO RIMANGA REGOLATO DALLE NORME IN VIGORE - LORO INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Nel proporre, con le sue ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 (n. 237 e 238 reg. ord. 1971 e pubblicate nella G.U. n. 184 del 21 luglio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario (sei ore giornaliere senza interruzione) degli addetti ai pubblici uffici di Roma (la cui eccezionalita', rispetto alla regola generale che per gli uffici delle altre parti del territorio nazionale (art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) fissa l'orario giornaliero in sette ore divise in due periodi, e' apparsa ingiustificata e nell'affermare, in punto di rilevanza, che, se la suddetta norma relativa agli uffici di Roma non fosse in contrasto con il principio di eguaglianza, in entrambi i casi il giudizio a quo dovrebbe essere deciso alla stregua di essa, il Consiglio di Stato parte dal presupposto che tutta la normativa inerente all'orario dei pubblici uffici di Roma (secondo il Consiglio di Stato introdotta con il decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1939) sia stata recepita e fatta propria dai suddetti decreti legislativi del 1956 e 1957. Senonche', poiche' nessun argomento e' stato addotto, e nessun argomento sussiste (cfr. le massime A e B) per far ritenere fondata tale tesi, ne consegue che la suddetta norma circa l'orario di sei ore continuative per gli uffici di Roma, non ha fonte nelle disposizioni impugnate. Pertanto, non dovendo queste essere applicate nel giudizio a quo, la questione sollevata a loro riguardo va dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 4 d.P.R. 17/1956
IMPIEGO PUBBLICO - ADDETTI AI PUBBLICI UFFICI DI ROMA - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO - SEI ORE GIORNALIERE SENZA INTERRUZIONE INVECE DI SETTE ORE DIVISE IN DUE PERIODI - D.P.R. 11 GENNAIO 1956M N. 17, ART. 4, PRIMO COMMA - DISPONGONO CHE L'ORARIO RIMANGA REGOLATO DALLE NORME IN VIGORE - INTERPRETAZIONE NEL SENSO CHE IL RICHIAMO DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI NON VALGA A STACCARE LA DISCIPLINA DALLE FONTI ORIGINARIE. LEGGI - CONTENUTO - RICHIAMO DI PRECEDENTI NORME - NATURA ED EFFETTI.
In mancanza di univoci e significativi clementi idonei a dimostrare, con l'avvenuta recezione, l'effetto novativo della fonte di produzione del precetto, il richiamo di una legge al contenuto di precedenti atti normativi, legislativi o non, non vale - segnatamente nelle materie che sono oggetto di riserva di legge - a staccare la relativa disciplina della fonte originaria. E' questo il caso degli artt. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato") e 14, comma primo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") i quali limitandosi genericamente a disporre che "l'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore" dimostrano, nei due decreti legislativi, non gia' la volonta' di assumere a proprio contenuto, per relationem, quello delle preesistenti norme (legislative o in ipotesi, sunlegislative) concernenti l'orario di lavoro, ma la mera intenzione di non modificare in alcun modo la disciplina che da esse risulti statuita.
Riguarda ancheart. 4 d.P.R. 17/1956