Art. 2
Requisiti generali
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
- 1)cittadinanza italiana;
- 2)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';
- 3)NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732;
- 4)idoneita' fisica all'impiego. 84 L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
84Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 21 agosto 2013, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva