Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1957
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA DENUNCIA DI DANNI ARRECATI ALLO STATO - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 53; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ART. 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 20 - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' IN QUANTO SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE APPLICATIVA A SOGGETTI NON CONTEMPLATI IN QUELLE NORME - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, NEL CORSO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CON LO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che stabiliscono a carico dei funzionari statali e dei ministri una sanzione patrimoniale di importo corrispondente al danno cagionato allo Stato, per l'omessa denuncia del fatto dannoso; tali norme, anche se applicate a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, non violano le riserve di legge di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione, sia perche', l'art. 25, che riguarda unicamente la materia penale, non ha alcuna attinenza con le dedotte questioni di legittimita', sia perche' il legittimo uso dello strumento della interpretazione, con cui le ipotesi previste dalle norme impugnate sono state estese ad altre prima non previste, in quanto non prevedibili, ma identiche nei presupposti, esclude la violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 53 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 83 r.d. 2440/1923
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art20 · fonte su Normattiva